Le “società di capitali” costituibili in Svizzera

20-04-2024
Nel Paese elvetico esistono quattro forme sociali; in questo articolo si esaminano le “società di capitali”, dotate di una personalità giuridica propria e quindi assai meno rischiose per i titolari, anche se più costose

Nel Paese elvetico esistono quattro forme sociali; in questo articolo si esaminano le “società di capitali”, dotate di una personalità giuridica propria e quindi assai meno rischiose per i titolari, anche se più costose

In Svizzera, fondamentalmente, possono esistere quattro forme giuridiche di società.

La società anonima e la società a garanzia limitata rappresentano le cosiddette “società di capitali”; come “società di persone” sono costituibili la società in nome collettivo e la ditta individuale.

La scelta della forma giuridica più adatta dipenderà da vari criteri, come ad esempio il fabbisogno di capitale, l’anonimato piuttosto che il rischio imprenditoriale ed altri aspetti.

Va sottolineato come, per quanto concerne le “società di capitali”, queste possiedano una personalità giuridica propria, la quale esenta i soci da responsabilità obbligazionarie eccedenti la loro quota versata nel capitale dell’azienda stessa.

La società anonima, o SA, richiede un capitale azionario minimo di 100.000 franchi, dei quali almeno la metà da versare al momento della costituzione. Devono esistere almeno un azionista e un Cda, anche se questo può consistere nella mera singola persona. Almeno un membro del Cda con diritto di firma deve essere residente in Svizzera.

Questo modello risulta adatto per tutte le imprese orientate al profitto, in quanto vi è la già citata responsabilità esclusiva del capitale sociale, una facile trasferibilità delle azioni e l’anonimato di chi investe.

Gli svantaggi, d’altro canto, consistono nelle elevate spese di costituzione e nel capitale minimo richiesto, che risulta piuttosto elevato.

La società a garanzia limitata, o Sagl, richiede un capitale minimo di 20.000 franchi ed almeno un socio e un amministratore, che possono coincidere nella medesima persona. Almeno un amministratore con diritto di firma deve essere residente in Svizzera.

Questo modello risulta adatto alle piccole e medie imprese, poiché vi sono un capitale minimo iniziale richiesto non elevatissimo e la “solita” responsabilità esclusiva del capitale sociale.

Lo svantaggio più significativo, invece, consiste nell’obbligo di pubblicazione della ripartizione delle quote sociali.

La personalità giuridica propria di tali due modelli societari rappresenta sicuramente un minor fattore di rischio per chi sceglie di impiegare capitale nel Paese elvetico. 

D’altro canto, rispetto alle cosiddette “società di persone” – ossia la società in nome collettivo e la ditta individuale -, le quali non avendo personalità giuridica non presentano per i soci una limitazione delle responsabilità obbligazionarie al capitale versato, ma in compenso a differenza della SA e della Sagl non richiedono a questi un importo di capitale minimo necessario per intraprendere l’attività, le “società di capitali” necessitano comunque di un investimento iniziale decisamente maggiore.